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D.lgs. 231/2001: termine di prescrizione per i reati a carico degli enti

Corte di Cassazione, sentenza n. 25764/2023

data: 01.10.2023
Area: Compliance e 231

La Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità dell’ente si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato in un processo penale – spesso insieme all’accertamento del reato posto in essere dalla persona fisica – non conduce a una totale coincidenza con quanto previsto dalle norme di diritto penale. Conseguentemente, “se i due illeciti hanno natura differente, allora può giustificarsi un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione” (fissata, per gli enti, in 5 anni, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001).

I giudici di legittimità ricordano, inoltre, che al fine di evitare che il procedimento a carico degli enti possa instaurarsi a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato che costituisce il presupposto dell’illecito, è stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale non può procedersi alla contestazione dell’illecito amministrativo quando il reato presupposto è già estinto per prescrizione.

D.lgs. 231/2001: termine di prescrizione per i reati a carico degli enti

Corte di Cassazione, sentenza n. 25764/2023

data: 01.10.2023
Area: Compliance e 231

La Suprema Corte ha evidenziato che la responsabilità dell’ente si fonda su un illecito amministrativo e la circostanza che tale illecito venga accertato in un processo penale – spesso insieme all’accertamento del reato posto in essere dalla persona fisica – non conduce a una totale coincidenza con quanto previsto dalle norme di diritto penale. Conseguentemente, “se i due illeciti hanno natura differente, allora può giustificarsi un regime derogatorio e differenziato con riferimento alla prescrizione” (fissata, per gli enti, in 5 anni, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001).

I giudici di legittimità ricordano, inoltre, che al fine di evitare che il procedimento a carico degli enti possa instaurarsi a notevole distanza di tempo dalla commissione del reato che costituisce il presupposto dell’illecito, è stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale non può procedersi alla contestazione dell’illecito amministrativo quando il reato presupposto è già estinto per prescrizione.