D.Lgs. n. 231/2001: gli atti processuali devono essere tradotti nella lingua del rappresentante legale dell’ente straniero
data: 26.09.2022
Area: Compliance e 231
Una società, con sede legale in Olanda e sede secondaria a Milano, era indagata per il reato di corruzione. La difesa dell’ente aveva sollevato l’eccezione di nullità a causa della mancata traduzione dell’atto di contestazione nella lingua conosciuta dal rappresentante legale, cittadino straniero.
Intervenuto nella vicenda, l’ufficio del GIP ha evidenziato che, in forza del principio costituzionale del “giusto processo” anche nei confronti degli enti devono essere assicurate le medesime garanzie processuali della persona fisica tra cui “la messa a conoscenza degli atti principali del procedimento nella lingua da lui riconosciuta”.
Al fine di identificare la lingua corretta per l’ente, deve farsi riferimento alla lingua conosciuta dal suo rappresentante legale o, comunque, dal preposto alla rappresentanza italiana.
Conseguentemente, l’atto di contestazione dell’illecito amministrativo è stato giudicato nullo da parte del GIP.
D.Lgs. n. 231/2001: gli atti processuali devono essere tradotti nella lingua del rappresentante legale dell’ente straniero
data: 26.09.2022
Area: Compliance e 231
Una società, con sede legale in Olanda e sede secondaria a Milano, era indagata per il reato di corruzione. La difesa dell’ente aveva sollevato l’eccezione di nullità a causa della mancata traduzione dell’atto di contestazione nella lingua conosciuta dal rappresentante legale, cittadino straniero.
Intervenuto nella vicenda, l’ufficio del GIP ha evidenziato che, in forza del principio costituzionale del “giusto processo” anche nei confronti degli enti devono essere assicurate le medesime garanzie processuali della persona fisica tra cui “la messa a conoscenza degli atti principali del procedimento nella lingua da lui riconosciuta”.
Al fine di identificare la lingua corretta per l’ente, deve farsi riferimento alla lingua conosciuta dal suo rappresentante legale o, comunque, dal preposto alla rappresentanza italiana.
Conseguentemente, l’atto di contestazione dell’illecito amministrativo è stato giudicato nullo da parte del GIP.