INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

D.Lgs. n.231/2001: la prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità dell’ente

Corte di Cassazione, sentenza n. 28210/2020

data: 17.06.2022
Area: Compliance e 231

In seguito a un atto di corruzione posto in essere da un proprio rappresentante, una S.r.l. conseguiva un profitto di rilevanza tale da far sostenere che la condotta delittuosa fosse avvenuta a suo vantaggio. Il processo contro il rappresentante si concludeva, tuttavia, con la dichiarazione di prescrizione del reato presupposto. La Corte d’Appello giudicante riteneva comunque accertata, al di là della causa di estinzione, la sussistenza del fatto-reato.

La sentenza di secondo grado è stata poi confermata dalla Suprema Corte, la quale  ha evidenziato che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la responsabilità in capo all’ente per i reati compiuti a loro vantaggio e/o interesse, è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato e, pertanto, sussiste anche qualora detto soggetto non è identificato o imputabile, ovvero anche nel caso in cui il reato presupposto si è estinto per una causa diversa dall’amnistia. Ciò, naturalmente, a patto che si accerti comunque che il fatto commesso abbia effettivamente integrato uno dei reati presupposto previsti del citato decreto. In conclusione, quindi, la prescrizione del reato per l’autore (persona fisica) non impedisce l’accertamento dei fatti ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.

D.Lgs. n.231/2001: la prescrizione del reato presupposto non esclude la responsabilità dell’ente

Corte di Cassazione, sentenza n. 28210/2020

data: 17.06.2022
Area: Compliance e 231

In seguito a un atto di corruzione posto in essere da un proprio rappresentante, una S.r.l. conseguiva un profitto di rilevanza tale da far sostenere che la condotta delittuosa fosse avvenuta a suo vantaggio. Il processo contro il rappresentante si concludeva, tuttavia, con la dichiarazione di prescrizione del reato presupposto. La Corte d’Appello giudicante riteneva comunque accertata, al di là della causa di estinzione, la sussistenza del fatto-reato.

La sentenza di secondo grado è stata poi confermata dalla Suprema Corte, la quale  ha evidenziato che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la responsabilità in capo all’ente per i reati compiuti a loro vantaggio e/o interesse, è autonoma rispetto a quella dell’autore del reato e, pertanto, sussiste anche qualora detto soggetto non è identificato o imputabile, ovvero anche nel caso in cui il reato presupposto si è estinto per una causa diversa dall’amnistia. Ciò, naturalmente, a patto che si accerti comunque che il fatto commesso abbia effettivamente integrato uno dei reati presupposto previsti del citato decreto. In conclusione, quindi, la prescrizione del reato per l’autore (persona fisica) non impedisce l’accertamento dei fatti ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente.