I “deficit organizzativi” quali elementi fondanti la responsabilità dell’ente
data: 22.10.2023
Area: Compliance e 231
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto in forza del quale il giudizio sulla responsabilità dell’ente per gli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 non presuppone una valutazione della compliance alle regole cautelari di tipo generale: la responsabilità dell’ente può essere affermata solo se la “colpa in organizzazione” abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
Conseguentemente, la responsabilità dell’ente va esclusa quando il reato presupposto è frutto di un’iniziativa estemporanea e fraudolentemente elusiva delle prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla società.
A tal fine, conclude la Suprema Corte, il giudice di merito deve idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito penale è stato commesso e “verificare se il comportamento alternativo lecito, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi”.
I “deficit organizzativi” quali elementi fondanti la responsabilità dell’ente
data: 22.10.2023
Area: Compliance e 231
I giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto in forza del quale il giudizio sulla responsabilità dell’ente per gli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 non presuppone una valutazione della compliance alle regole cautelari di tipo generale: la responsabilità dell’ente può essere affermata solo se la “colpa in organizzazione” abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
Conseguentemente, la responsabilità dell’ente va esclusa quando il reato presupposto è frutto di un’iniziativa estemporanea e fraudolentemente elusiva delle prescrizioni del modello organizzativo adottato dalla società.
A tal fine, conclude la Suprema Corte, il giudice di merito deve idealmente collocarsi nel momento in cui l’illecito penale è stato commesso e “verificare se il comportamento alternativo lecito, ossia l’osservanza del modello organizzativo virtuoso, per come esso è stato attuato in concreto, avrebbe eliminato o ridotto il pericolo di verificazione di illeciti della stessa specie di quello verificatosi”.