INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Illeciti ascrivibili all’ente: no all’automatica irrogazione di sanzioni all’amministratore

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27399/2022

data: 26.12.2022
Area: Compliance e 231

La Cassazione affronta il tema dell’astratta imputabilità di un illecito amministrativa a una società, con conseguente accertamento della responsabilità in capo ai suoi amministratori e irrogazione delle relative sanzioni agli stessi.

I giudici di legittimità hanno confermato l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione” (ex multis: Cass. Ord. n. 30766/2018) e ne hanno esteso l’ambito di applicazione a tutte le situazioni di amministrazione di società o associazione o altri enti, precisando che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto alla società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.

Illeciti ascrivibili all’ente: no all’automatica irrogazione di sanzioni all’amministratore

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27399/2022

data: 26.12.2022
Area: Compliance e 231

La Cassazione affronta il tema dell’astratta imputabilità di un illecito amministrativa a una società, con conseguente accertamento della responsabilità in capo ai suoi amministratori e irrogazione delle relative sanzioni agli stessi.

I giudici di legittimità hanno confermato l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale “è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione” (ex multis: Cass. Ord. n. 30766/2018) e ne hanno esteso l’ambito di applicazione a tutte le situazioni di amministrazione di società o associazione o altri enti, precisando che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto alla società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.