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Improcedibilità dell’azione penale per superamento dei previsti tempi di durata dell’impugnazione: estensione anche all’accertamento dell’illecito amministrativo?

data: 04.02.2021
Area: Compliance e 231

Il procedimento per l’accertamento della responsabilità dell’ente in base all’articolo 34, del D.Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del Codice di procedura penale.

Tuttavia, le disposizioni già in vigore presenti nella legge delega di riforma del Codice di procedura penale, riguardanti  il nuovo regime della prescrizione e la durata dei giudizi di impugnazione, non fanno alcun riferimento alla normativa 231/2001.

Si tratta quindi di comprendere se l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei previsti tempi di durata dell’impugnazione riguardi solamente il reato di cui è imputato la persona fisica oppur anche l’illecito addebitato all’ente.

A seconda dell’interpretazione, le conseguenze sono particolarmente rilevanti, in quanto: (i) escludendo l’estensione dell’improcedibilità alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, si continuerebbe ad avere un differente regime processuale tra la persona fisica e l’ente, e, pertanto, la prima beneficerebbe dell’improcedibilità, mentre per la società il giudizio proseguirebbe; (ii) di contro, ammettendo la prevalenza delle nuove norme, l’ente seguirebbe la stessa sorte dell’imputato persona fisica una volta decorso il termine previsto per quella determinata fase processuale.

Operando un’interpretazione letterale si dovrebbe giungere alla prima soluzione confermando quindi un differente regime processuale tra le due tipologie di illecito. Mentre secondo un’interpretazione sistematica delle norme si giungerebbe alla seconda conclusione: le nuove regole sull’improcedibilità sarebbero immediatamente applicabili anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall’articolo 34, D.Lgs. 231/2001.

Essendo la questione particolarmente rilevante, è auspicabile l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Improcedibilità dell’azione penale per superamento dei previsti tempi di durata dell’impugnazione: estensione anche all’accertamento dell’illecito amministrativo?

data: 04.02.2021
Area: Compliance e 231

Il procedimento per l’accertamento della responsabilità dell’ente in base all’articolo 34, del D.Lgs. 231/2001 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del Codice di procedura penale.

Tuttavia, le disposizioni già in vigore presenti nella legge delega di riforma del Codice di procedura penale, riguardanti  il nuovo regime della prescrizione e la durata dei giudizi di impugnazione, non fanno alcun riferimento alla normativa 231/2001.

Si tratta quindi di comprendere se l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei previsti tempi di durata dell’impugnazione riguardi solamente il reato di cui è imputato la persona fisica oppur anche l’illecito addebitato all’ente.

A seconda dell’interpretazione, le conseguenze sono particolarmente rilevanti, in quanto: (i) escludendo l’estensione dell’improcedibilità alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, si continuerebbe ad avere un differente regime processuale tra la persona fisica e l’ente, e, pertanto, la prima beneficerebbe dell’improcedibilità, mentre per la società il giudizio proseguirebbe; (ii) di contro, ammettendo la prevalenza delle nuove norme, l’ente seguirebbe la stessa sorte dell’imputato persona fisica una volta decorso il termine previsto per quella determinata fase processuale.

Operando un’interpretazione letterale si dovrebbe giungere alla prima soluzione confermando quindi un differente regime processuale tra le due tipologie di illecito. Mentre secondo un’interpretazione sistematica delle norme si giungerebbe alla seconda conclusione: le nuove regole sull’improcedibilità sarebbero immediatamente applicabili anche al processo a carico degli enti, stante il richiamo previsto dall’articolo 34, D.Lgs. 231/2001.

Essendo la questione particolarmente rilevante, è auspicabile l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte.