La cancellazione dal Registro delle imprese non impedisce la condanna dell’ente
data: 17.03.2023
Area: Compliance e 231
In seguito alla notifica dell’atto di contestazione di un illecito amministrativo ex D.lgs. 231/2001, la società si era costituita depositando un’istanza di applicazione della sanzione su richiesta. Successivamente, nelle more del procedimento, era intervenuta la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Invero, l’articolo 70 del D.lgs. 231/2001, dedicato alle vicende modificative dell’ente, si limita prevedere che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice debba dare atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione, ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Gip di Milano, dopo aver sottolineato l’esigenza “di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l’effetto di paralizzare la risposta dell’ordinamento all’illecito dell’ente”, ha considerato irrilevante la cancellazione dell’ente, considerandolo come ancora esistente, ai fini di una eventuale futura pronuncia pregiudizievole.
La cancellazione dal Registro delle imprese non impedisce la condanna dell’ente
data: 17.03.2023
Area: Compliance e 231
In seguito alla notifica dell’atto di contestazione di un illecito amministrativo ex D.lgs. 231/2001, la società si era costituita depositando un’istanza di applicazione della sanzione su richiesta. Successivamente, nelle more del procedimento, era intervenuta la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Invero, l’articolo 70 del D.lgs. 231/2001, dedicato alle vicende modificative dell’ente, si limita prevedere che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice debba dare atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione, ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Gip di Milano, dopo aver sottolineato l’esigenza “di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l’effetto di paralizzare la risposta dell’ordinamento all’illecito dell’ente”, ha considerato irrilevante la cancellazione dell’ente, considerandolo come ancora esistente, ai fini di una eventuale futura pronuncia pregiudizievole.