Applicazione della sospensione delle vendite nei giudizi di divisione, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
data: 12.03.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati
Tra le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 54 ter del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione, per la durata di sei mesi, delle procedure esecutive immobiliari ex art. 555 c.p.c., aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Sul punto il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in esame, ha ritenuto che tale disposizione, pur avendo carattere eccezionale ed essendo di strettissima interpretazione, è applicabile alle vendite effettuate in sede di divisione endoesecutiva, stante il collegamento funzionale tra il giudizio divisorio e la procedura esecutiva.
Applicazione della sospensione delle vendite nei giudizi di divisione, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
data: 12.03.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati
Tra le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 54 ter del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione, per la durata di sei mesi, delle procedure esecutive immobiliari ex art. 555 c.p.c., aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Sul punto il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in esame, ha ritenuto che tale disposizione, pur avendo carattere eccezionale ed essendo di strettissima interpretazione, è applicabile alle vendite effettuate in sede di divisione endoesecutiva, stante il collegamento funzionale tra il giudizio divisorio e la procedura esecutiva.