INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Covid-19: Trattazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte

Tribunale Lecce, 30 Marzo 2020. Est. Silvestrini

data: 15.04.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati

Il Tribunale di Lecce, in merito all’attuale emergenza sanitaria relativa al Covid-19, ha stabilito che, per le udienze di precisazione delle conclusioni, può essere disposto che le parti procedano, entro il termine indicato nel provvedimento, allo scambio e deposito telematico di note scritte che contengano le sole istanze istruttorie e la precisazione delle conclusioni già rassegnate. Tale modus procedendi, però, potrà essere adottato nei soli procedimenti in cui la ritardata trattazione della causa non arrechi grave pregiudizio alle parti e purché giudice reputi sufficiente lo svolgimento dell’udienza attraverso il mero scambio di note scritte e la successiva adozione del provvedimento fuori udienza. In tali ipotesi, la causa sarà trattenuta in riserva per la decisione, con l’assegnazione del termine per il deposito telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 190 c.p.c..

Covid-19: Trattazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte

Tribunale Lecce, 30 Marzo 2020. Est. Silvestrini

data: 15.04.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati

Il Tribunale di Lecce, in merito all’attuale emergenza sanitaria relativa al Covid-19, ha stabilito che, per le udienze di precisazione delle conclusioni, può essere disposto che le parti procedano, entro il termine indicato nel provvedimento, allo scambio e deposito telematico di note scritte che contengano le sole istanze istruttorie e la precisazione delle conclusioni già rassegnate. Tale modus procedendi, però, potrà essere adottato nei soli procedimenti in cui la ritardata trattazione della causa non arrechi grave pregiudizio alle parti e purché giudice reputi sufficiente lo svolgimento dell’udienza attraverso il mero scambio di note scritte e la successiva adozione del provvedimento fuori udienza. In tali ipotesi, la causa sarà trattenuta in riserva per la decisione, con l’assegnazione del termine per il deposito telematico delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 190 c.p.c..