In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, la dichiarazione di incostituzionalità è applicabile anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato
data: 05.03.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati
La sentenza della Corte di Cassazione n. 228/2014 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi, relativa al prelievo personale dal proprio conto corrente, non è correlata con quella dei costi e ricavi del reddito d’impresa. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha stabilito che gli effetti della citata declaratoria di incostituzionalità retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.
In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, la dichiarazione di incostituzionalità è applicabile anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato
data: 05.03.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati
La sentenza della Corte di Cassazione n. 228/2014 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, in quanto la presunzione di reddito per i lavoratori autonomi, relativa al prelievo personale dal proprio conto corrente, non è correlata con quella dei costi e ricavi del reddito d’impresa. Sul punto, la Corte di Cassazione, con la decisione in esame, ha stabilito che gli effetti della citata declaratoria di incostituzionalità retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.