L’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nell’ipotesi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Giudice di secondo grado
data: 16.07.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
La regola sancita dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nell’ipotesi di regolamento di competenza eventualmente sollevato d’ufficio dal Giudice di secondo grado ex art. 45 c.p.c.. Pertanto, le parti dovranno procedere ad incardinare l’apposito procedimento entro la fine della fase di trattazione ex art. 350 c.p.c., vale a dire prima che il Giudice dell’impugnazione decida per l’eventuale ammissione delle prove ex art. 356 c.p.c. e, in ogni caso, prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e ad iniziare la fase propriamente decisoria.
L’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nell’ipotesi di regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Giudice di secondo grado
data: 16.07.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
La regola sancita dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nell’ipotesi di regolamento di competenza eventualmente sollevato d’ufficio dal Giudice di secondo grado ex art. 45 c.p.c.. Pertanto, le parti dovranno procedere ad incardinare l’apposito procedimento entro la fine della fase di trattazione ex art. 350 c.p.c., vale a dire prima che il Giudice dell’impugnazione decida per l’eventuale ammissione delle prove ex art. 356 c.p.c. e, in ogni caso, prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e ad iniziare la fase propriamente decisoria.