I contratti di servizi stipulati dalla parte esecutata e relativi al bene staggito, non sono opponibili ai terzi non trattandosi di obbligazioni propter rem che circolano con il bene
data: 02.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui la legge non ne dispone espressamente l’opponibilità, i contratti di servizi stipulati dalla parte esecutata e relativi al bene staggito, non sono opponibili ai terzi non trattandosi di obbligazioni propter rem che circolano con il bene. Pertanto, qualora l’ordinanza di vendita non dica alcunché in merito all’esistenza o meno di queste obbligazioni, il decreto di trasferimento dovrà conformarsi a quanto in essa previsto ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Infatti, l’ordinanza di vendita una volta che abbia avuto esecuzione senza che ne sia stata disposta l’impugnazione, non potrà essere oggetto di modifica.
I contratti di servizi stipulati dalla parte esecutata e relativi al bene staggito, non sono opponibili ai terzi non trattandosi di obbligazioni propter rem che circolano con il bene
data: 02.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui la legge non ne dispone espressamente l’opponibilità, i contratti di servizi stipulati dalla parte esecutata e relativi al bene staggito, non sono opponibili ai terzi non trattandosi di obbligazioni propter rem che circolano con il bene. Pertanto, qualora l’ordinanza di vendita non dica alcunché in merito all’esistenza o meno di queste obbligazioni, il decreto di trasferimento dovrà conformarsi a quanto in essa previsto ai sensi dell’art. 586 c.p.c.. Infatti, l’ordinanza di vendita una volta che abbia avuto esecuzione senza che ne sia stata disposta l’impugnazione, non potrà essere oggetto di modifica.