Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle Poste italiane
data: 23.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Stando a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento, il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle Poste italiane. La Suprema Corte giunge a tale conclusione muovendo dall’assunto che non essendo che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, non è ancora efficace la disciplina del processo telematico; di talché risulta necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle Poste italiane
data: 23.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Stando a quanto sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in commento, il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle Poste italiane. La Suprema Corte giunge a tale conclusione muovendo dall’assunto che non essendo che nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, non è ancora efficace la disciplina del processo telematico; di talché risulta necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter.