INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale e non equivoco

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 giugno 2021, n. 17313. Pres. Cirillo. Est. Giudicepietro

data: 09.07.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati

La Corte di Cassazione, la pronuncia in commento, ha stabilito che il disconoscimento della propria sottoscrizione, in ossequio all’art. 214 c.p.c., deve avvenire formalmente ed in modo non equivoco, essendo insufficiente una contestazione generica o implicita. La Suprema Corte ha inoltre precisato che la relativa eccezione deve fare specifico riferimento al documento ed al profilo oggetto di contestazione, pertanto, non è valida laddove sia dedotta a fini meramente esplorativi e senza riferimento al determinato documento.

Il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale e non equivoco

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 giugno 2021, n. 17313. Pres. Cirillo. Est. Giudicepietro

data: 09.07.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati

La Corte di Cassazione, la pronuncia in commento, ha stabilito che il disconoscimento della propria sottoscrizione, in ossequio all’art. 214 c.p.c., deve avvenire formalmente ed in modo non equivoco, essendo insufficiente una contestazione generica o implicita. La Suprema Corte ha inoltre precisato che la relativa eccezione deve fare specifico riferimento al documento ed al profilo oggetto di contestazione, pertanto, non è valida laddove sia dedotta a fini meramente esplorativi e senza riferimento al determinato documento.