In caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento dell’opponente, l’onere di riassumere il giudizio ricadrà in capo al debitore fallito
data: 20.11.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, in caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento dell’opponente, l’onere di riassumere il giudizio nei confronti del creditore opposto ricadrà in capo al debitore fallito in qualità di soggetto eventualmente interessato al procedimento di opposizione. Infatti, la riassunzione del procedimento di opposizione eviterebbe che il provvedimento monitorio venisse dichiarato definitivamente esecutivo per la mancata o tardiva riassunzione, divenendo opponibile nei confronti del fallito una volta tornato in bonis.
In caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento dell’opponente, l’onere di riassumere il giudizio ricadrà in capo al debitore fallito
data: 20.11.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, in caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per intervenuto fallimento dell’opponente, l’onere di riassumere il giudizio nei confronti del creditore opposto ricadrà in capo al debitore fallito in qualità di soggetto eventualmente interessato al procedimento di opposizione. Infatti, la riassunzione del procedimento di opposizione eviterebbe che il provvedimento monitorio venisse dichiarato definitivamente esecutivo per la mancata o tardiva riassunzione, divenendo opponibile nei confronti del fallito una volta tornato in bonis.