La mediazione obbligatoria nel novero dell’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta dalla parte opposta
data: 16.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, l’onere di promuovere la procedura di mediazione incombe sulla parte attrice. Conseguentemente, nel caso in cui venga instaurato un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, tale onere incomberà sulla parte opposta. In quest’ultimo caso, ne deriva che, qualora la parte onerata non si attivi, dalla pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
La mediazione obbligatoria nel novero dell’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta dalla parte opposta
data: 16.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, l’onere di promuovere la procedura di mediazione incombe sulla parte attrice. Conseguentemente, nel caso in cui venga instaurato un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, tale onere incomberà sulla parte opposta. In quest’ultimo caso, ne deriva che, qualora la parte onerata non si attivi, dalla pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo emesso.