La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, disposta fino al 31.12.2020 alla luce dell’emergenza Covid, non si applica all’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.
data: 09.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo quanto previsto dal Tribunale di Bari, la disposizione introdotta dall’art. 103 comma 6 del D. L. n. 18/2020, come modificata dal D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, secondo cui “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020”, non si applica all’attuazione dell’ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.. Lo scopo di tale preclusione risiede nella necessità di salvaguardare l’esigenza sistematica di tutela dell’aggiudicatario disposta dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c..
La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, disposta fino al 31.12.2020 alla luce dell’emergenza Covid, non si applica all’ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.
data: 09.10.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo quanto previsto dal Tribunale di Bari, la disposizione introdotta dall’art. 103 comma 6 del D. L. n. 18/2020, come modificata dal D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, secondo cui “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020”, non si applica all’attuazione dell’ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.. Lo scopo di tale preclusione risiede nella necessità di salvaguardare l’esigenza sistematica di tutela dell’aggiudicatario disposta dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c..