L’imprenditore che abbia presentato l’istanza di ammissione o che sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo mantiene la propria capacità di stare in giudizio
data: 16.06.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, l’imprenditore che abbia presentato l’istanza di ammissione al concordato preventivo mantiene la propria capacità di stare in giudizio, così come la mantiene l’imprenditore che sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo. Ne deriva, dunque, che la mancata autorizzazione da parte del Tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale, avanzata da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato preventivo, non incide sull’ammissibilità della domanda stessa.
L’imprenditore che abbia presentato l’istanza di ammissione o che sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo mantiene la propria capacità di stare in giudizio
data: 16.06.2020
Area: Contenzioso e Arbitrati
Secondo la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, l’imprenditore che abbia presentato l’istanza di ammissione al concordato preventivo mantiene la propria capacità di stare in giudizio, così come la mantiene l’imprenditore che sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo. Ne deriva, dunque, che la mancata autorizzazione da parte del Tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale, avanzata da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato preventivo, non incide sull’ammissibilità della domanda stessa.