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L’usufruttario dell’immobile non può far valere la natura vessatoria della clausola contenuta nel contratto di locazione

Cassazione civile, sez. I, 30 novembre 2020, n. 27320. Pres. Genovese. Est. Iofrida

data: 12.02.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati

In materia di condizioni generali del contratto, l’art. 1341 comma 2 c.c. prevede che le clausole di natura vessatoria non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che, essendo l’approvazione scritta requisito indispensabile per l’opponibilità delle clausole stesse nei confronti del contraente aderente, quest’ultimo è l’unico a poter farne valere la mancanza nel contratto di locazione. Pertanto, la Suprema Corte ha previsto l’esclusione di tale legittimazione in capo all’usufruttuario dell’immobile.

L’usufruttario dell’immobile non può far valere la natura vessatoria della clausola contenuta nel contratto di locazione

Cassazione civile, sez. I, 30 novembre 2020, n. 27320. Pres. Genovese. Est. Iofrida

data: 12.02.2021
Area: Contenzioso e Arbitrati

In materia di condizioni generali del contratto, l’art. 1341 comma 2 c.c. prevede che le clausole di natura vessatoria non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha stabilito che, essendo l’approvazione scritta requisito indispensabile per l’opponibilità delle clausole stesse nei confronti del contraente aderente, quest’ultimo è l’unico a poter farne valere la mancanza nel contratto di locazione. Pertanto, la Suprema Corte ha previsto l’esclusione di tale legittimazione in capo all’usufruttuario dell’immobile.