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Notifica via PEC del decreto ingiuntivo: è valida all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese?

Cass. civ., ord., 30 maggio 2022, n. 17464

data: 10.06.2022
Area: Contenzioso e Arbitrati

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una S.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva da essa proposta contro il decreto ingiuntivo notificatole.

In particolare, la società censurava la pronuncia della Corte territoriale per non aver rilevato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata ad un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte, era tuttavia diverso da quello indicato nel Reginde.

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, chiarendo che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Cass. civ., n. 31/2017).

Notifica via PEC del decreto ingiuntivo: è valida all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese?

Cass. civ., ord., 30 maggio 2022, n. 17464

data: 10.06.2022
Area: Contenzioso e Arbitrati

La Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da una S.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva da essa proposta contro il decreto ingiuntivo notificatole.

In particolare, la società censurava la pronuncia della Corte territoriale per non aver rilevato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo effettuata ad un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte, era tuttavia diverso da quello indicato nel Reginde.

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, chiarendo che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo tale indirizzo assimilabile alla sua sede legale (Cass. civ., n. 31/2017).