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Applicabilità dell’art. 67 comma 1 n. 2 ai pagamenti effettuati da un terzo

Corte d’Appello di Brescia, 22 Giugno 2021. Pres. Pianta. Est. Tulumello

Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto che l’azione revocatoria di cui all’art. 67 L.Fall. può essere esperita anche quando sia stato un terzo ad effettuare il pagamento che si intende revocare, purché questi abbia pagato il suddetto debito con denaro dell’imprenditore successivamente dichiarato fallito.

Applicabilità dell’art. 67 comma 1 n. 2 ai pagamenti effettuati da un terzo

Corte d’Appello di Brescia, 22 Giugno 2021. Pres. Pianta. Est. Tulumello

Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto che l’azione revocatoria di cui all’art. 67 L.Fall. può essere esperita anche quando sia stato un terzo ad effettuare il pagamento che si intende revocare, purché questi abbia pagato il suddetto debito con denaro dell’imprenditore successivamente dichiarato fallito.