Applicabilità dell’art. 67 comma 1 n. 2 ai pagamenti effettuati da un terzo
data: 30.07.2021
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto che l’azione revocatoria di cui all’art. 67 L.Fall. può essere esperita anche quando sia stato un terzo ad effettuare il pagamento che si intende revocare, purché questi abbia pagato il suddetto debito con denaro dell’imprenditore successivamente dichiarato fallito.
Applicabilità dell’art. 67 comma 1 n. 2 ai pagamenti effettuati da un terzo
data: 30.07.2021
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto che l’azione revocatoria di cui all’art. 67 L.Fall. può essere esperita anche quando sia stato un terzo ad effettuare il pagamento che si intende revocare, purché questi abbia pagato il suddetto debito con denaro dell’imprenditore successivamente dichiarato fallito.