Concordato in continuità aziendale e pagamento di debiti anteriori funzionali al prosieguo dell’attività
data: 20.02.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia del 18 novembre 2019 il Tribunale di Rimini ha chiarito che, nell’ipotesi in cui sia pendente una domanda di “concordato preventivo con riserva” in continuità aziendale, l’eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori ma funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale, rientra nell’alveo di applicazione dell’art. 161, comma 6, l. fall., purché sussistano i presupposti di “urgenza” in relazione alla natura dei beni e dei servizi. Infatti, il Giudice di merito ha chiarito che, proprio in virtù del carattere di urgenza di tali pagamenti, è possibile prescindere dall’attestazione del professionista a cui si sostituisce, invece, una valutazione di convenienza ed opportunità del pagamento rispetto all’interesse della massa dei creditori operata dal Tribunale adito.
Concordato in continuità aziendale e pagamento di debiti anteriori funzionali al prosieguo dell’attività
data: 20.02.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia del 18 novembre 2019 il Tribunale di Rimini ha chiarito che, nell’ipotesi in cui sia pendente una domanda di “concordato preventivo con riserva” in continuità aziendale, l’eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori ma funzionali alla prosecuzione dell’attività aziendale, rientra nell’alveo di applicazione dell’art. 161, comma 6, l. fall., purché sussistano i presupposti di “urgenza” in relazione alla natura dei beni e dei servizi. Infatti, il Giudice di merito ha chiarito che, proprio in virtù del carattere di urgenza di tali pagamenti, è possibile prescindere dall’attestazione del professionista a cui si sostituisce, invece, una valutazione di convenienza ed opportunità del pagamento rispetto all’interesse della massa dei creditori operata dal Tribunale adito.