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Condizioni di ammissibilità della dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8982. Pres. Acierno. Est. Amendola

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha offerto un orientamento in tema di concordato preventivo stabilendo che, nell’ipotesi di contemporanea pendenza del concordato e di un procedimento prefallimentare, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono i casi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. La Suprema Corte ha altresì precisato che, poiché non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra le procedure, la dichiarazione di fallimento non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo.

Condizioni di ammissibilità della dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato preventivo

Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8982. Pres. Acierno. Est. Amendola

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha offerto un orientamento in tema di concordato preventivo stabilendo che, nell’ipotesi di contemporanea pendenza del concordato e di un procedimento prefallimentare, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono i casi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 L.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato. La Suprema Corte ha altresì precisato che, poiché non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra le procedure, la dichiarazione di fallimento non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo.