INTRANET
Copyright 2020 - Quorum Studio Legale e Tributario Associato - Credits

Il commissario giudiziale ha la facoltà di disporre la revoca dell’ammissione alla procedura, qualora risultino assenti o vengano meno le condizioni richiesta dalla legge per l’ammissibilità della domanda

Tribunale di Bergamo, 16 settembre 2020. Est. De Simone

In tema di concordato preventivo, l’art. 173, comma 3, l.fall. prevede in capo al commissario giudiziale la facoltà di disporre la revoca dell’ammissione alla procedura, con conseguente intervento del fallimento, qualora risultino assenti o vengano meno le condizioni richiesta dalla legge per l’ammissibilità della domanda. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in esame, ha inteso estendere tale principio anche qualora i creditori non siano adeguatamente informati circa la possibile sussistenza di un privilegio che assiste i crediti del Fondo di Garanzia. In tale ipotesi, infatti, l’esistenza di un diritto di prelazione inciderà sulla validità del concordato proposto.

Il commissario giudiziale ha la facoltà di disporre la revoca dell’ammissione alla procedura, qualora risultino assenti o vengano meno le condizioni richiesta dalla legge per l’ammissibilità della domanda

Tribunale di Bergamo, 16 settembre 2020. Est. De Simone

In tema di concordato preventivo, l’art. 173, comma 3, l.fall. prevede in capo al commissario giudiziale la facoltà di disporre la revoca dell’ammissione alla procedura, con conseguente intervento del fallimento, qualora risultino assenti o vengano meno le condizioni richiesta dalla legge per l’ammissibilità della domanda. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza in esame, ha inteso estendere tale principio anche qualora i creditori non siano adeguatamente informati circa la possibile sussistenza di un privilegio che assiste i crediti del Fondo di Garanzia. In tale ipotesi, infatti, l’esistenza di un diritto di prelazione inciderà sulla validità del concordato proposto.