Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall. diviene certo soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del curatore
data: 27.11.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai sensi dell’art. 79 l.fall., il fallimento non è causa automatica di scioglimento del contratto di affitto d’azienda; tuttavia, entrambe le parti avranno comunque la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo alla controparte un equo indennizzo. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha precisato che il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall., pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del curatore successivo alla dichiarazione di fallimento. Conseguentemente, il credito non sarà suscettibile di compensazione ai sensi dell’art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti.
Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall. diviene certo soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del curatore
data: 27.11.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai sensi dell’art. 79 l.fall., il fallimento non è causa automatica di scioglimento del contratto di affitto d’azienda; tuttavia, entrambe le parti avranno comunque la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo alla controparte un equo indennizzo. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha precisato che il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall., pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte del curatore successivo alla dichiarazione di fallimento. Conseguentemente, il credito non sarà suscettibile di compensazione ai sensi dell’art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti.