Il curatore fallimentare ha il compito di adempiere ai propri doveri d’ufficio con la diligenza richiesta e commisurata alla natura dell’incarico a lui conferito
data: 31.07.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
L’art. 38 l. fall. prevede in capo al curatore fallimentare il compito di adempiere ai propri doveri d’ufficio con la diligenza richiesta e commisurata alla natura dell’incarico a lui conferito. A detta della Cassazione, dunque, l’art. 38 l. fall. deve essere interpretato nel senso che dal curatore non si pretende più un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c..
Il curatore fallimentare ha il compito di adempiere ai propri doveri d’ufficio con la diligenza richiesta e commisurata alla natura dell’incarico a lui conferito
data: 31.07.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
L’art. 38 l. fall. prevede in capo al curatore fallimentare il compito di adempiere ai propri doveri d’ufficio con la diligenza richiesta e commisurata alla natura dell’incarico a lui conferito. A detta della Cassazione, dunque, l’art. 38 l. fall. deve essere interpretato nel senso che dal curatore non si pretende più un livello medio di attenzione e prudenza, ma la diligenza correlata alla perizia richiesta dall’incarico professionale, secondo specifici parametri tecnici, sia pure con la conseguente facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità contemplata dall’art. 2236 c.c..