Il divieto di promozione o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore decorre dalla data della pubblicazione del ricorso ex art. 161 l. fall. nel Registro delle Imprese
data: 11.09.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Torino ha concluso che in caso di deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., il divieto di promozione o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari, aventi ad oggetto il patrimonio del debitore, decorre dalla data della pubblicazione del ricorso stesso nel Registro delle Imprese e non da quella in cui il Tribunale fissa il termine per la presentazione del piano e della proposta. Pertanto, si deve ritenere che il debitore possa beneficiare del divieto appena citato anche se la sua domanda di concordato venga poi dichiarata inammissibile senza nemmeno la concessione dei termini per il deposito del piano. In tal senso, per evitare una qualunque possibilità di abuso, il legislatore, con l’art. 161, comma 9, l.fall. ha previsto che per i successivi due anni il debitore non possa usufruire di un’analoga protezione nel caso in cui dovesse essere presentata una nuova domanda dello stesso tipo.
Il divieto di promozione o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore decorre dalla data della pubblicazione del ricorso ex art. 161 l. fall. nel Registro delle Imprese
data: 11.09.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Torino ha concluso che in caso di deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., il divieto di promozione o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari, aventi ad oggetto il patrimonio del debitore, decorre dalla data della pubblicazione del ricorso stesso nel Registro delle Imprese e non da quella in cui il Tribunale fissa il termine per la presentazione del piano e della proposta. Pertanto, si deve ritenere che il debitore possa beneficiare del divieto appena citato anche se la sua domanda di concordato venga poi dichiarata inammissibile senza nemmeno la concessione dei termini per il deposito del piano. In tal senso, per evitare una qualunque possibilità di abuso, il legislatore, con l’art. 161, comma 9, l.fall. ha previsto che per i successivi due anni il debitore non possa usufruire di un’analoga protezione nel caso in cui dovesse essere presentata una nuova domanda dello stesso tipo.