Il fideiussore che non abbia provveduto al pagamento del debito, nonostante sia stato escusso dal creditore procedente, non è legittimato a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale ai sensi dell’art 6 l. fall..
data: 11.12.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia n. 25317 del 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo che il fideiussore che non abbia provveduto al pagamento del debito, nonostante sia stato escusso dal creditore procedente, non è legittimato a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale ai sensi dell’art 6 l. fall.. Sul punto, in particolare, la Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione della predetta istanza di fallimento da parte del fideiussore, non è sufficiente il tentativo di escussione nei suoi confronti perché insufficiente ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura di un eventuale fallimento. Conseguentemente, dovrà escludersi, altresì, il diritto del fideiussore al regresso o alla surrogazione nella posizione del creditore principale, essendo carente il presupposto del preventivo adempimento da parte del fideiussore stesso, in luogo del debitore principale.
Il fideiussore che non abbia provveduto al pagamento del debito, nonostante sia stato escusso dal creditore procedente, non è legittimato a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale ai sensi dell’art 6 l. fall..
data: 11.12.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia n. 25317 del 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo che il fideiussore che non abbia provveduto al pagamento del debito, nonostante sia stato escusso dal creditore procedente, non è legittimato a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale ai sensi dell’art 6 l. fall.. Sul punto, in particolare, la Corte ha stabilito che, ai fini della presentazione della predetta istanza di fallimento da parte del fideiussore, non è sufficiente il tentativo di escussione nei suoi confronti perché insufficiente ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura di un eventuale fallimento. Conseguentemente, dovrà escludersi, altresì, il diritto del fideiussore al regresso o alla surrogazione nella posizione del creditore principale, essendo carente il presupposto del preventivo adempimento da parte del fideiussore stesso, in luogo del debitore principale.