Il nuovo termine per il deposito di una ulteriore proposta di concordato preventivo ex art. 9, comma 2, d.l. 23/2020, non può essere concesso se l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia avuto alcuna incidenza socio-economica sulla procedura
data: 11.12.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia in esame il Tribunale di Gela, muovendo da un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020, ha ritenuto che il nuovo termine per il deposito di una ulteriore proposta di concordato preventivo ex art. 161 l. fall. non può essere concesso se, nonostante la procedura fosse pendente alla data del 23 febbraio 2020 prima dell’adunanza dei creditori, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia avuto alcuna incidenza socio-economica sulla procedura, ma abbia comportato una mera ricalendarizzazione dell’udienza.
Il nuovo termine per il deposito di una ulteriore proposta di concordato preventivo ex art. 9, comma 2, d.l. 23/2020, non può essere concesso se l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia avuto alcuna incidenza socio-economica sulla procedura
data: 11.12.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Con la pronuncia in esame il Tribunale di Gela, muovendo da un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020, ha ritenuto che il nuovo termine per il deposito di una ulteriore proposta di concordato preventivo ex art. 161 l. fall. non può essere concesso se, nonostante la procedura fosse pendente alla data del 23 febbraio 2020 prima dell’adunanza dei creditori, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia avuto alcuna incidenza socio-economica sulla procedura, ma abbia comportato una mera ricalendarizzazione dell’udienza.