Il curatore ha l’onere di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento
data: 05.03.2021
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3 l.f., i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, sono ammessi al passivo con riserva. Tale norma impone al curatore l’onere di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. A tale riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che qualora il curatore non impugni la sentenza, al fine di ottenerne la riforma ed evitarne il passaggio in giudicato, i crediti devono conseguentemente essere ammessi al passivo senza riserva.
Il curatore ha l’onere di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento
data: 05.03.2021
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3 l.f., i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, sono ammessi al passivo con riserva. Tale norma impone al curatore l’onere di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. A tale riguardo la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che qualora il curatore non impugni la sentenza, al fine di ottenerne la riforma ed evitarne il passaggio in giudicato, i crediti devono conseguentemente essere ammessi al passivo senza riserva.