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La dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale avente ad oggetto la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza

Cassazione civile, sez. VI, 27 Ottobre 2020, n. 23494. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha concluso che la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale avente ad oggetto la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, in quanto postulato necessario della verifica della legittimazione del creditore a richiedere il fallimento del debitore. In tale ambito, dunque, spetta al giudice il compito di valutare non soltanto le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti eventualmente rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.

La dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale avente ad oggetto la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza

Cassazione civile, sez. VI, 27 Ottobre 2020, n. 23494. Pres. Scaldaferri. Est. Pazzi

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha concluso che la dichiarazione di fallimento presuppone un’autonoma delibazione incidentale avente ad oggetto la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell’istanza, in quanto postulato necessario della verifica della legittimazione del creditore a richiedere il fallimento del debitore. In tale ambito, dunque, spetta al giudice il compito di valutare non soltanto le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti eventualmente rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l’insussistenza dell’obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione.