La proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-ter l. fall., avente ad oggetto il pagamento dilazionato dei crediti previdenziali Inps, è conforme alle condizioni previste dal D.M. 04.08.2009
data: 12.06.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai fini della regolarità del DURC, la proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-ter l. fall., avente ad oggetto il pagamento dilazionato dei crediti previdenziali Inps, qualora preveda il versamento in unica soluzione entro il termine di cinque anni e l’applicazione di un tasso interesse, è conforme alle condizioni previste dal D.M. 04.08.2009 all’art. 1 e all’art. 3. Infatti, la norma in esame si limita a porre un limite al numero massimo di rate mensili ma non anche il divieto di pattuire il versamento del dovuto in un’unica soluzione, peraltro, entro un termine sensibilmente inferiore rispetto a quello massimo consentito.
La proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-ter l. fall., avente ad oggetto il pagamento dilazionato dei crediti previdenziali Inps, è conforme alle condizioni previste dal D.M. 04.08.2009
data: 12.06.2020
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai fini della regolarità del DURC, la proposta di accordo ai sensi dell’art. 182-ter l. fall., avente ad oggetto il pagamento dilazionato dei crediti previdenziali Inps, qualora preveda il versamento in unica soluzione entro il termine di cinque anni e l’applicazione di un tasso interesse, è conforme alle condizioni previste dal D.M. 04.08.2009 all’art. 1 e all’art. 3. Infatti, la norma in esame si limita a porre un limite al numero massimo di rate mensili ma non anche il divieto di pattuire il versamento del dovuto in un’unica soluzione, peraltro, entro un termine sensibilmente inferiore rispetto a quello massimo consentito.