Non è prededucibile nel fallimento il credito del professionista per assistenza e consulenza alla domanda di concordato preventivo dichiarata poi inammissibile o rinunciata
data: 12.02.2021
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai sensi dell’art. 111 comma 2 l.f., sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza in commento, ha ritenuto che tale norma presuppone l’apertura della procedura concorsuale e non la mera proposta di una domanda di concordato, atteso che quest’ultima determina esclusivamente una verifica relativa all’ammissibilità della domanda. Pertanto, non è prededucibile nel fallimento il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarato poi inammissibile o rinunciata.
Non è prededucibile nel fallimento il credito del professionista per assistenza e consulenza alla domanda di concordato preventivo dichiarata poi inammissibile o rinunciata
data: 12.02.2021
Area: Crisi Aziendale e Ristrutturazione del Debito
Ai sensi dell’art. 111 comma 2 l.f., sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza in commento, ha ritenuto che tale norma presuppone l’apertura della procedura concorsuale e non la mera proposta di una domanda di concordato, atteso che quest’ultima determina esclusivamente una verifica relativa all’ammissibilità della domanda. Pertanto, non è prededucibile nel fallimento il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarato poi inammissibile o rinunciata.