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Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2020 – Riduzione della misura all’80% applicando il metodo previsionale

data: 15.04.2020
Area: Fiscale e Tributario

Il Decreto Liquidità interviene a modificare la percentuale di acconto (le cui scadenze sono fissate, in modo canonico, rispettivamente il 30.06.2020 e 30.11.2020) determinata secondo il metodo previsionale.

L’art. 20 del DL 23/2020 prevede l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), qualora l’importo corrisposto sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa a detto periodo (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

In pratica, viene disposta la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020, se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.

Acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2020 – Riduzione della misura all’80% applicando il metodo previsionale

data: 15.04.2020
Area: Fiscale e Tributario

Il Decreto Liquidità interviene a modificare la percentuale di acconto (le cui scadenze sono fissate, in modo canonico, rispettivamente il 30.06.2020 e 30.11.2020) determinata secondo il metodo previsionale.

L’art. 20 del DL 23/2020 prevede l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), qualora l’importo corrisposto sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa a detto periodo (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

In pratica, viene disposta la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020, se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.