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Anticipato al 15 novembre il termine per l’utilizzo del credito d’imposta energia e gas relativo al I e II trimestre 2023

data: 07.10.2023
Area: Fiscale e Tributario

Con il Decreto Proroghe approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 27 settembre è stata disposta una riduzione dell’intervallo temporale disponibile per l’utilizzo dei crediti d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica o gas relativi al I ed al II trimestre dell’anno in corso.

Tali crediti sono stati previsti:

  • per il I trimestre 2023, dall’art. 1 della L. 197/2022, il quale stabilisce – al sussistere di determinati requisiti – il riconoscimento di un credito d’imposta del 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
  • per il II trimestre del 2023, dall’art. 4 del D.L. 34/2023, il quale, riducendo la misura dell’agevolazione, stabilisce il riconoscimento di un credito d’imposta pari al10% per le imprese non energivore e pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

Per effetto delle modifiche così introdotte, il termine per l’utilizzo dei predetti crediti – ammesso esclusivamente in compensazione in F24 o mediante cessione per l’intero importo ad altri soggetti – originariamente fissato al 31 dicembre 2023 è stato, dunque, anticipato al 15 novembre 2023.

Anticipato al 15 novembre il termine per l’utilizzo del credito d’imposta energia e gas relativo al I e II trimestre 2023

data: 07.10.2023
Area: Fiscale e Tributario

Con il Decreto Proroghe approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 27 settembre è stata disposta una riduzione dell’intervallo temporale disponibile per l’utilizzo dei crediti d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica o gas relativi al I ed al II trimestre dell’anno in corso.

Tali crediti sono stati previsti:

  • per il I trimestre 2023, dall’art. 1 della L. 197/2022, il quale stabilisce – al sussistere di determinati requisiti – il riconoscimento di un credito d’imposta del 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
  • per il II trimestre del 2023, dall’art. 4 del D.L. 34/2023, il quale, riducendo la misura dell’agevolazione, stabilisce il riconoscimento di un credito d’imposta pari al10% per le imprese non energivore e pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore.

Per effetto delle modifiche così introdotte, il termine per l’utilizzo dei predetti crediti – ammesso esclusivamente in compensazione in F24 o mediante cessione per l’intero importo ad altri soggetti – originariamente fissato al 31 dicembre 2023 è stato, dunque, anticipato al 15 novembre 2023.