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Assegnazione agevolata di beni ai soci: termine 30 novembre 2023 per il perfezionamento dell’operazione e per il pagamento della relativa imposta sostitutiva

data: 06.11.2023
Area: Fiscale e Tributario

Il D.l. 132 del 29 settembre 2023 ha disposto la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023 del termine ultimo entro il quale avvalersi della norma agevolativa introdotta con la legge di Bilancio 2023.

La norma consente l’assegnazione o cessione ai soci dei beni immobili non direttamente impiegati nell’esercizio d’impresa, beneficiando di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette di importo agevolato e di una riduzione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Possono, quindi, accedere al beneficio le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.) in possesso di:

  • beni immobili non strumentali per destinazione (beni diversi da quelli di cui all’art. 43, co. 2, primo periodo del T.U.I.R.);
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 dovrà essere eseguito il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, non essendo consentito il pagamento in due rate come originariamente previsto dalla norma.

Assegnazione agevolata di beni ai soci: termine 30 novembre 2023 per il perfezionamento dell’operazione e per il pagamento della relativa imposta sostitutiva

data: 06.11.2023
Area: Fiscale e Tributario

Il D.l. 132 del 29 settembre 2023 ha disposto la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023 del termine ultimo entro il quale avvalersi della norma agevolativa introdotta con la legge di Bilancio 2023.

La norma consente l’assegnazione o cessione ai soci dei beni immobili non direttamente impiegati nell’esercizio d’impresa, beneficiando di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette di importo agevolato e di una riduzione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Possono, quindi, accedere al beneficio le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le società di capitali (s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.) in possesso di:

  • beni immobili non strumentali per destinazione (beni diversi da quelli di cui all’art. 43, co. 2, primo periodo del T.U.I.R.);
  • beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa.

Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 dovrà essere eseguito il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, non essendo consentito il pagamento in due rate come originariamente previsto dalla norma.