Attivo dal 6 luglio l’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD)
data: 16.07.2023
Area: Fiscale e Tributario
Attivo dal 6 luglio u.s. l’INAD (l’Indice nazionale dei domicili digitali), presso il quale i cittadini possono registrare il proprio domicilio digitale eletto per la gestione delle comunicazioni aventi valenza legale ai sensi dell’art. 3bis co. 4 del CAD (quali comunicazioni relative a rimborsi fiscali, detrazioni d’imposte e accertamenti).
A partire da tale data le persone fisiche, gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ed i professionisti che svolgono professioni non organizzate in albi, ordini o collegi ai sensi della L. 4/2013 possono registrare presso l’INAD il proprio domicilio digitale (ad es. un indirizzo PEC già esistente) eletto ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.
Attualmente l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale sussiste unicamente per specifiche categorie di soggetti (professionisti iscritti in albi ed elenchi, revisori legali, soggetti tenuti all’iscrizione nel R.I.) il cui riferimento confluisce nel registro INI-PEC: Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
Per le suddette categorie è previsto che il domicilio digitale “professionale” già presente nell’INI-PEC venga indicato nell’INAD in riferimento alla qualità di persona fisica, fatta salva la possibilità di registrare a tali fini un diverso domicilio digitale.
Attivo dal 6 luglio l’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD)
data: 16.07.2023
Area: Fiscale e Tributario
Attivo dal 6 luglio u.s. l’INAD (l’Indice nazionale dei domicili digitali), presso il quale i cittadini possono registrare il proprio domicilio digitale eletto per la gestione delle comunicazioni aventi valenza legale ai sensi dell’art. 3bis co. 4 del CAD (quali comunicazioni relative a rimborsi fiscali, detrazioni d’imposte e accertamenti).
A partire da tale data le persone fisiche, gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ed i professionisti che svolgono professioni non organizzate in albi, ordini o collegi ai sensi della L. 4/2013 possono registrare presso l’INAD il proprio domicilio digitale (ad es. un indirizzo PEC già esistente) eletto ai fini della ricezione di tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione.
Attualmente l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale sussiste unicamente per specifiche categorie di soggetti (professionisti iscritti in albi ed elenchi, revisori legali, soggetti tenuti all’iscrizione nel R.I.) il cui riferimento confluisce nel registro INI-PEC: Indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
Per le suddette categorie è previsto che il domicilio digitale “professionale” già presente nell’INI-PEC venga indicato nell’INAD in riferimento alla qualità di persona fisica, fatta salva la possibilità di registrare a tali fini un diverso domicilio digitale.