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Credito d’imposta per le società conferitarie

data: 09.10.2020
Area: Fiscale e Tributario

Al ricorrere di determinate condizioni, il comma 8 dell’articolo 26 del Decreto Rilancio riconosce alla società conferitaria, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

L’ambito di applicazione, la procedura di riconoscimento e le regole di utilizzo del credito d’imposta in favore delle società conferitarie sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Rilancio:

  • la società deve trovarsi in una condizione di “virtuosità” (ad esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva);
  • la società deve presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza di riconoscimento del credito d’imposta, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, mediante F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità attualmente vigenti (cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • il credito d’imposta non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Credito d’imposta per le società conferitarie

data: 09.10.2020
Area: Fiscale e Tributario

Al ricorrere di determinate condizioni, il comma 8 dell’articolo 26 del Decreto Rilancio riconosce alla società conferitaria, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).

L’ambito di applicazione, la procedura di riconoscimento e le regole di utilizzo del credito d’imposta in favore delle società conferitarie sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Rilancio:

  • la società deve trovarsi in una condizione di “virtuosità” (ad esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva);
  • la società deve presentare all’Agenzia delle entrate apposita istanza di riconoscimento del credito d’imposta, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, mediante F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità attualmente vigenti (cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • il credito d’imposta non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.