Esonero dell’Imu per il settore turistico
data: 06.06.2020
Area: Fiscale e Tributario
L’articolo 177, comma 1, del Decreto rilancio introduce un’esenzione dalla prima rata Imu relativa al periodo d’imposta 2020 per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2020 è stato modificato l’assetto di tassazione immobiliare locale accorpando IMU e TASI facendo confluire tutta la normativa in un unico testo di riferimento.
Tra le principali novità introdotte: l’aliquota di base fissata allo 0,86 per cento e manovrabile dai comuni, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa, arte e professione per gli immobili strumentali.
L’articolo 177, comma 1, del Decreto rilancio introduce un’esenzione dalla prima rata Imu relativa al periodo d’imposta 2020 per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2020 è stato modificato l’assetto di tassazione immobiliare locale accorpando IMU e TASI facendo confluire tutta la normativa in un unico testo di riferimento.
Tra le principali novità introdotte: l’aliquota di base fissata allo 0,86 per cento e manovrabile dai comuni, la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa, arte e professione per gli immobili strumentali.