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IMU 2020 proroga scadenza conguaglio

data: 11.12.2020
Area: Fiscale e Tributario

È stato prorogato al 28 febbraio 2021 il conguaglio IMU 2020, dalla data di scadenza precedentemente fissata al 16 dicembre 2020.

Il rinvio si è reso necessario visto che è stato dato maggiore tempo ai Comuni per inserire sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il prospetto delle aliquote IMU ed il relativo regolamento, con il termine slittato dal 28 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Di conseguenza è stata decisa la proroga del versamento del conguaglio dell’imposta da parte dei contribuenti al 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione degli immobili dovesse procedere ad approvare le aliquote applicabili entro i maggiori termini si potrebbero verificare due situazioni:

  • qualora vengano deliberate maggiori aliquote, il contribuente si troverebbe nella necessità di procedere ad un conguaglio, versando entro il 28 febbraio 2020 la maggiore imposta risultante dal calcolo effettuato utilizzando le maggiori aliquote rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre sulla base di quelle allora vigenti;

qualora, al contrario, da tale confronto emerga una differenza negativa il contribuente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso.

IMU 2020 proroga scadenza conguaglio

data: 11.12.2020
Area: Fiscale e Tributario

È stato prorogato al 28 febbraio 2021 il conguaglio IMU 2020, dalla data di scadenza precedentemente fissata al 16 dicembre 2020.

Il rinvio si è reso necessario visto che è stato dato maggiore tempo ai Comuni per inserire sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze il prospetto delle aliquote IMU ed il relativo regolamento, con il termine slittato dal 28 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Di conseguenza è stata decisa la proroga del versamento del conguaglio dell’imposta da parte dei contribuenti al 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione degli immobili dovesse procedere ad approvare le aliquote applicabili entro i maggiori termini si potrebbero verificare due situazioni:

  • qualora vengano deliberate maggiori aliquote, il contribuente si troverebbe nella necessità di procedere ad un conguaglio, versando entro il 28 febbraio 2020 la maggiore imposta risultante dal calcolo effettuato utilizzando le maggiori aliquote rispetto a quanto versato entro il 16 dicembre sulla base di quelle allora vigenti;

qualora, al contrario, da tale confronto emerga una differenza negativa il contribuente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso.