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Rivalutazione di partecipazioni e terreni: imposta sostitutiva da versare entro il 15 Novembre

data: 13.11.2023
Area: Fiscale e Tributario

Con la legge di Bilancio 2023 è stato nuovamente prevista la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni, terreni edificabili e terreni aventi destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, oltre che, per la prima volta, anche del valore di quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati (o nei sistemi multilaterali di negoziazione), anch’essi posseduti all’1/1/2023, pagando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L’istituto, già introdotto nel 2002 con legge n. 488/2001, art 5, co. da 5 a 7 ed ora riproposto con L. 197/2022, consente di rideterminare il valore attribuito a detti beni da contrapporre, in sede di cessione degli stessi a titolo oneroso, al corrispettivo realizzato (in luogo dell’originario costo o valore di acquisto) con effetti sulla determinazione delle relative plusvalenze e minusvalenze ex art. 81, co. 1, Tuir.

Per avvalersi della rivalutazione è necessario procedere entro il 15 Novembre 2023 alla rideterminazione del valore sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati ed eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva, ora pari al 16%, calcolata sul valore dalla stessa risultante.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni: imposta sostitutiva da versare entro il 15 Novembre

data: 13.11.2023
Area: Fiscale e Tributario

Con la legge di Bilancio 2023 è stato nuovamente prevista la possibilità di rideterminare i valori di acquisto di partecipazioni, terreni edificabili e terreni aventi destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, oltre che, per la prima volta, anche del valore di quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati (o nei sistemi multilaterali di negoziazione), anch’essi posseduti all’1/1/2023, pagando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L’istituto, già introdotto nel 2002 con legge n. 488/2001, art 5, co. da 5 a 7 ed ora riproposto con L. 197/2022, consente di rideterminare il valore attribuito a detti beni da contrapporre, in sede di cessione degli stessi a titolo oneroso, al corrispettivo realizzato (in luogo dell’originario costo o valore di acquisto) con effetti sulla determinazione delle relative plusvalenze e minusvalenze ex art. 81, co. 1, Tuir.

Per avvalersi della rivalutazione è necessario procedere entro il 15 Novembre 2023 alla rideterminazione del valore sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati ed eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva, ora pari al 16%, calcolata sul valore dalla stessa risultante.