Rivalutazione terreni e partecipazioni proroga al 2021
data: 14.01.2021
Area: Fiscale e Tributario
Quella prevista dalla legge di Bilancio 2021 è l’ennesima riapertura della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021 da:
- persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa
- società semplici ed enti ad esse equiparate
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Le categorie di beni rivalutabili sono:
- terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
- partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
La Legge di Bilancio 2021 riapre la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni in società non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11%. Le condizioni per potere effettuare la rivalutazioni sono:
- il possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021
- la redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2021
- il pagamento imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni sia qualificate che non qualificate.
Attraverso questo regime, sarà possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.
Quella prevista dalla legge di Bilancio 2021 è l’ennesima riapertura della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021 da:
- persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa
- società semplici ed enti ad esse equiparate
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
Le categorie di beni rivalutabili sono:
- terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
- partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
La Legge di Bilancio 2021 riapre la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni in società non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11%. Le condizioni per potere effettuare la rivalutazioni sono:
- il possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021
- la redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2021
- il pagamento imposta sostitutiva dell’11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni sia qualificate che non qualificate.
Attraverso questo regime, sarà possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.