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Sospensione feriale e tregua fiscale: incertezza sulla cumulabilità dei termini d’impugnazione

data: 18.06.2023
Area: Fiscale e Tributario

Tra le misure introdotte nell’ambito della c.d. Tregua Fiscale è stata prevista in relazione alle controversie definibili una sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, rilevante altresì per la proposizione del controricorso in cassazione, scadenti tra il 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022) e il 31 ottobre 2023.

In relazione a tale novità assume rilievo la problematica relativa al possibile cumulo della suddetta sospensione con la sospensione feriale dei termini processuali prevista ex lege 742/1969 nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto di ciascun anno.

Sul punto, il maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, si è espresso (in casi similari, quali, ad esempio, quelli riguardanti la cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali con quella straordinaria da Covid 19) nel senso di ritenere non cumulabili i due periodi di sospensione.

Pertanto, stante la mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene prudenziale non procedere al cumulo delle due sospensioni nel computo dei termini, onde evitare di incorrere in eventuali cause di inammissibilità per tardiva impugnazione.

Sospensione feriale e tregua fiscale: incertezza sulla cumulabilità dei termini d’impugnazione

data: 18.06.2023
Area: Fiscale e Tributario

Tra le misure introdotte nell’ambito della c.d. Tregua Fiscale è stata prevista in relazione alle controversie definibili una sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, rilevante altresì per la proposizione del controricorso in cassazione, scadenti tra il 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022) e il 31 ottobre 2023.

In relazione a tale novità assume rilievo la problematica relativa al possibile cumulo della suddetta sospensione con la sospensione feriale dei termini processuali prevista ex lege 742/1969 nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto di ciascun anno.

Sul punto, il maggioritario orientamento della Corte di Cassazione, si è espresso (in casi similari, quali, ad esempio, quelli riguardanti la cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali con quella straordinaria da Covid 19) nel senso di ritenere non cumulabili i due periodi di sospensione.

Pertanto, stante la mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene prudenziale non procedere al cumulo delle due sospensioni nel computo dei termini, onde evitare di incorrere in eventuali cause di inammissibilità per tardiva impugnazione.