Chiarimenti INPS sulle compatibilità del congedo straordinario Covid-19
data: 21.04.2020
Area: Diritto del Lavoro
L’INPS, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce ulteriori chiarimenti sulla compatibilità del congedo straordinario per Covid-19 con altri istituti riguardanti l’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
In sintesi, il congedo straordinario Covid-19 è incompatibile con:
- congedo straordinario per Covid-19, il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori;
- bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;
- Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
- Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
In sintesi, il congedo straordinario Covid-19 è compatibile con:
- malattia;
- maternità/paternità, qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo straordinario per Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
- lavoro agile;
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- part-time e lavoro intermittente;
- chiusura delle attività commerciali per emergenza Covid-19.
Chiarimenti INPS sulle compatibilità del congedo straordinario Covid-19
data: 21.04.2020
Area: Diritto del Lavoro
L’INPS, con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce ulteriori chiarimenti sulla compatibilità del congedo straordinario per Covid-19 con altri istituti riguardanti l’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
In sintesi, il congedo straordinario Covid-19 è incompatibile con:
- congedo straordinario per Covid-19, il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori;
- bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
- congedo parentale;
- riposi giornalieri della madre o del padre;
- Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;
- Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
In sintesi, il congedo straordinario Covid-19 è compatibile con:
- malattia;
- maternità/paternità, qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo straordinario per Covid-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
- lavoro agile;
- ferie;
- aspettativa non retribuita;
- part-time e lavoro intermittente;
- chiusura delle attività commerciali per emergenza Covid-19.