Dopo una lunga malattia il lavoratore deve rientrare in servizio anche se non è stato sottoposto alla visita di idoneità
data: 28.10.2022
Area: Diritto del Lavoro
L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita medica di idoneità.
È, infatti, dovere del lavoratore, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi in servizio, ben potendo il datore, nell’attesa della visita medica, disporre una eventuale e provvisoria collocazione del dipendente diversa rispetto a quella ricoperta prima dell’assenza.
Solo nell’ipotesi in cui il datore intenda assegnare il dipendente alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza, omettendo di svolgere preventivamente la visita medica richiesta per legge, il medesimo può legittimamente astenersi dalla prestazione ex art. 1460 c.c.
Dopo una lunga malattia il lavoratore deve rientrare in servizio anche se non è stato sottoposto alla visita di idoneità
data: 28.10.2022
Area: Diritto del Lavoro
L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita medica di idoneità.
È, infatti, dovere del lavoratore, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi in servizio, ben potendo il datore, nell’attesa della visita medica, disporre una eventuale e provvisoria collocazione del dipendente diversa rispetto a quella ricoperta prima dell’assenza.
Solo nell’ipotesi in cui il datore intenda assegnare il dipendente alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza, omettendo di svolgere preventivamente la visita medica richiesta per legge, il medesimo può legittimamente astenersi dalla prestazione ex art. 1460 c.c.