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È illegittimo il licenziamento comminato a seguito di mancata presentazione nella nuova sede

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, Ordinanza n. 13895 del 3 maggio 2022

data: 06.05.2022
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al lavoratore per non essersi presentato nella sede ove era stato trasferito.

I giudici hanno evidenziato che il principio di correttezza e buona fede non risulta violato, in quanto il datore non aveva dato al dipendente alcun preavviso del trasferimento, né si era curato di motivare l’urgenza di assegnare un posto rimasto a lungo vacante.

Pertanto, la distanza della nuova sede di ben 400 chilometri dalla quella precedente giustifica la mancata presentazione del lavoratore trasferito alle suddette condizioni.

A tali conclusioni la Corte è addivenuta in quanto ha ritenuto che l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede; la relativa verifica, in coerenza con le caratteristiche del rapporto di lavoro riconducibile all’alveo dei contratti a prestazioni corrispettive, deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell’attica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui a’gli arti. 35, 36 e 41 Cost.; tale verifica è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici.

È illegittimo il licenziamento comminato a seguito di mancata presentazione nella nuova sede

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, Ordinanza n. 13895 del 3 maggio 2022

data: 06.05.2022
Area: Diritto del Lavoro

La Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminato al lavoratore per non essersi presentato nella sede ove era stato trasferito.

I giudici hanno evidenziato che il principio di correttezza e buona fede non risulta violato, in quanto il datore non aveva dato al dipendente alcun preavviso del trasferimento, né si era curato di motivare l’urgenza di assegnare un posto rimasto a lungo vacante.

Pertanto, la distanza della nuova sede di ben 400 chilometri dalla quella precedente giustifica la mancata presentazione del lavoratore trasferito alle suddette condizioni.

A tali conclusioni la Corte è addivenuta in quanto ha ritenuto che l’inottemperanza del lavoratore al provvedimento di trasferimento illegittimo deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente non può rifiutare l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede; la relativa verifica, in coerenza con le caratteristiche del rapporto di lavoro riconducibile all’alveo dei contratti a prestazioni corrispettive, deve essere condotta sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie nell’ambito delle quali si potrà tenere conto, in via esemplificativa e non esaustiva, della entità dell’inadempimento datoriale in relazione al complessivo assetto di interessi regolato dal contratto, della concreta incidenza del detto inadempimento datoriale su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore, della puntuale, formale esplicitazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del provvedimento di trasferimento, della incidenza del comportamento del lavoratore sulla organizzazione datoriale e più in generale sulla realizzazione degli interessi aziendali, elementi questi che dovranno essere considerati nell’attica del bilanciamento degli opposti interessi in gioco anche alla luce dei parametri costituzionali di cui a’gli arti. 35, 36 e 41 Cost.; tale verifica è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici.