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É legittimo l’uso della registrazione di una conversazione tra colleghi per provare la ritorsività del licenziamento

Corte di Cassazione, sez. lavoro, 29 settembre 2022, n. 28398

data: 26.12.2022
Area: Diritto del Lavoro

La registrazione di una conversazione tra presenti può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

Secondo la Corte di Cassazione l’art. 24, d.lgs. 196/2003 permette di prescindere anche dal consenso dei soggetti terzi partecipanti alla conversazione ed estranei  al giudizio quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Si è quindi affermata la legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.

É legittimo l’uso della registrazione di una conversazione tra colleghi per provare la ritorsività del licenziamento

Corte di Cassazione, sez. lavoro, 29 settembre 2022, n. 28398

data: 26.12.2022
Area: Diritto del Lavoro

La registrazione di una conversazione tra presenti può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

Secondo la Corte di Cassazione l’art. 24, d.lgs. 196/2003 permette di prescindere anche dal consenso dei soggetti terzi partecipanti alla conversazione ed estranei  al giudizio quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

Si è quindi affermata la legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.