Garanzie degli standard qualitativi e prestazionali nel subappalto
data: 04.06.2022
Area: Diritto del Lavoro
Con nota prot. n. 1507 del 6 ottobre 2022 l’Ispettorato del lavoro aveva chiarito che a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del subappalto dal D. L n.77/2021 “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Ora con una nuova nota (la 149 del 19 maggio 2022) l’Ispettorato ha altresì chiarito che la modifica trova applicazione unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ossia il 1 giugno 2021, e non già a quelli già in essere a tale data.
Garanzie degli standard qualitativi e prestazionali nel subappalto
data: 04.06.2022
Area: Diritto del Lavoro
Con nota prot. n. 1507 del 6 ottobre 2022 l’Ispettorato del lavoro aveva chiarito che a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del subappalto dal D. L n.77/2021 “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Ora con una nuova nota (la 149 del 19 maggio 2022) l’Ispettorato ha altresì chiarito che la modifica trova applicazione unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, ossia il 1 giugno 2021, e non già a quelli già in essere a tale data.