I cittadini stranieri con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione possono svolgere tirocini
data: 03.03.2023
Area: Diritto del Lavoro
E’ stato chiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.
L’Ispettorato ha risposto al quesito facendo rilevare che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
La legge, però, opera una distinzione tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.
In forza dell’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006, infatti, “ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142…”, diversamente dall’ipotesi di cui all’art. 3 dello stesso decreto relativa ai “cittadini non appartenenti all’Unione europea (…) residenti all’estero” nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334“.
Date tali premesse l’Ispettorato conclude chiarendo che nel caso in cui il cittadino straniero sia già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) lo stesso può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio o formazione possono svolgere tirocini
data: 03.03.2023
Area: Diritto del Lavoro
E’ stato chiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di chiarire se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.
L’Ispettorato ha risposto al quesito facendo rilevare che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
La legge, però, opera una distinzione tra l’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.
In forza dell’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006, infatti, “ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142…”, diversamente dall’ipotesi di cui all’art. 3 dello stesso decreto relativa ai “cittadini non appartenenti all’Unione europea (…) residenti all’estero” nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334“.
Date tali premesse l’Ispettorato conclude chiarendo che nel caso in cui il cittadino straniero sia già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) lo stesso può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.