I criteri per l’individuazione dei lavoratori in esubero non possono lasciare alcun margine di discrezionalità al datore di lavoro e sono illegittimi anche se concordati con i sindacati
data: 02.12.2022
Area: Diritto del Lavoro
E’ illegittimo, anche se concordato con le organizzazioni sindacali, un criterio di scelta dei lavoratori che lasci un margine di discrezionalità al datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione l’azienda e il sindacato avevano concordato che, come criterio delle esigenze tecnico produttive, potesse farsi riferimento ad una valutazione della preparazione professionale e delle prestazioni quanti-qualitative dei lavoratori con conseguente assegnazione di un punteggio a tali elementi.
Tale criterio secondo la Corte non risulta controllabile ed oggettivamente verificabile risultando, pertanto, illegittimo.
I criteri per l’individuazione dei lavoratori in esubero non possono lasciare alcun margine di discrezionalità al datore di lavoro e sono illegittimi anche se concordati con i sindacati
data: 02.12.2022
Area: Diritto del Lavoro
E’ illegittimo, anche se concordato con le organizzazioni sindacali, un criterio di scelta dei lavoratori che lasci un margine di discrezionalità al datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione l’azienda e il sindacato avevano concordato che, come criterio delle esigenze tecnico produttive, potesse farsi riferimento ad una valutazione della preparazione professionale e delle prestazioni quanti-qualitative dei lavoratori con conseguente assegnazione di un punteggio a tali elementi.
Tale criterio secondo la Corte non risulta controllabile ed oggettivamente verificabile risultando, pertanto, illegittimo.